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I vantaggi della Mediazione

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Efficacia esecutiva della mediazione

 

  • Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, l'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

  • In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Spese processuali

 

  • All’esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell’indennità spettante al mediatore (e all’esperto, se nominato).

  • Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

Agevolazioni fiscali

 

  • Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

  • Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 100.000 euro.

  • In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 600 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.                                                                              vai al decreto >>

  • PER USUFRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA:

patrocinio a spese dello stato

Ai sensi dell'art. 15bis e seguenti alla parte non abbiente è assicurato il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avocato nel procedimento  di mediazione ex art. 5, se è raggiunto l'accordo

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